Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo sesto: Esecuzione
Sezione 4: Delega di compiti e competenze a terzi
Sezione 5: Emolumenti
< Art. 98
> Art. 100 Compiti delle autoritą esecutive cantonali

Art. 99

L’obbligo di pagare emolumenti e il calcolo degli stessi per atti amministrativi delle autoritą esecutive federali ai sensi della presente ordinanza sono retti dall’ordinanza del 18 maggio 20051 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.



Stato 1° gennaio 2012
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