Titolo sesto: Esecuzione
Sezione 3: Verifica del controllo autonomo e sorveglianza
< Art. 96 Sorveglianza in relazione alla difesa nazionale
> Art. 97a
Art. 97 Controllo delle importazioni e delle esportazioni
1 Su richiesta dell’organo di notifica, gli uffici doganali controllano se le sostanze, i preparati o gli oggetti sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza.
2 I servizi di valutazione possono invitare l’organo di notifica a presentare una richiesta secondo il capoverso 1.
3 Qualora vi sia il sospetto di un’infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a fermare la merce alla dogana e a ricorrere alle altre autoritą esecutive secondo la presente ordinanza. Queste ultime procedono a ulteriori chiarimenti e prendono le misure del caso.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali