Titolo secondo: Presupposti per l’immissione sul mercato
Capitolo 1: Controllo autonomo
Sezione 2: Classificazione delle sostanze
< Art. 8 Classificazione da parte del fabbricante
> Art. 10 Principio
Art. 9 Classificazione ufficiale
1 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale dell’economia (DFE), stabilire la classificazione e la conseguente etichettatura di determinate sostanze. Può dichiarare applicabili classificazioni europee.
2 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)1 e la Segreteria di Stato dell’economia2 (SECO), procedere all’aggiornamento delle classificazioni europee dichiarate applicabili.
1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo