Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Presupposti per l’immissione sul mercato
Capitolo 1: Controllo autonomo
Sezione 2: Classificazione delle sostanze
< Art. 7a Disposizioni speciali
> Art. 9 Classificazione ufficiale

Art. 8 Classificazione da parte del fabbricante

1 Il fabbricante di una sostanza che non č classificata ufficialmente procede alla classificazione secondo i criteri dell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

2 La classificazione ha luogo:

a.
per le vecchie sostanze: in base ai dati acquisiti secondo l’articolo 7 capoverso 3;
b.1
per le nuove sostanze: in base ai dati del fascicolo tecnico secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettera b.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali