Titolo secondo: Presupposti per l’immissione sul mercato
Capitolo 1: Controllo autonomo
Sezione 2: Classificazione delle sostanze
< Art. 7a Disposizioni speciali
> Art. 9 Classificazione ufficiale
Art. 8 Classificazione da parte del fabbricante
1 Il fabbricante di una sostanza che non č classificata ufficialmente procede alla classificazione secondo i criteri dell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE.
2 La classificazione ha luogo:
- a.
- per le vecchie sostanze: in base ai dati acquisiti secondo l’articolo 7 capoverso 3;
- b.1
- per le nuove sostanze: in base ai dati del fascicolo tecnico secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettera b.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali