Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Presupposti per l’immissione sul mercato
Capitolo 1: Controllo autonomo
Sezione 1: Obblighi fondamentali
< Art. 7 Disposizioni generali
> Art. 8 Classificazione da parte del fabbricante

Art. 7a1 Disposizioni speciali

1 Oltre all’obbligo di classificare le sostanze e i preparati secondo gli articoli 8 e 10–15, il fabbricante può classificarli secondo l’articolo 56c.

2 ...2

3 Per le sostanze e i preparati classificati secondo l’articolo 56c, l’articolo 56d si applica all’imballaggio e all’etichettatura, e l’articolo 56e si applica agli obblighi successivi.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5223).
2 Non ancora in vigore.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali