Titolo primo: Disposizioni generali
< Art. 6 Proprietà che costituiscono un rischio per l’ambiente
> Art. 7 Disposizioni generali
Art. 6a1 Persistenza, bioaccumulo e tossicità
Sono considerate:
1.2persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT): le sostanze che soddisfano i criteri definiti nel capitolo 1 dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/20063;
2. molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB): le sostanze che soddisfano i criteri definiti nel capitolo 2 dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5223).
3 R (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il R (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il R (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, modificato l’ultima volta dal R (UE) n. 453/2010, GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1. Questo testo può essere consultato all’indirizzo Internet: www.cheminfo.ch.