Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
< Art. 5 Proprietà pericolose per la salute
> Art. 6a Persistenza, bioaccumulo e tossicità

Art. 6 Proprietà che costituiscono un rischio per l’ambiente

Le sostanze e i preparati hanno proprietà che costituiscono un rischio per l’ambiente se, in caso di immissione nell’ambiente, comportano o possono comportare un pericolo immediato o tardivo per una o più componenti ambientali.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali