Titolo terzo: Obblighi dopo l’immissione sul mercato
Capitolo 2: Informazioni ulteriori e rapporti d’esame complementari per le nuove sostanze
< Art. 58 Aggiornamento e conservazione dei documenti
> Art. 60 Informazioni da sottoporre a seconda delle quantità
Art. 59 Informazioni ulteriori
1 Il notificante deve informare per scritto e senza indugio l’organo di notifica se:
- a.
- cambiano le indicazioni secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettera b numeri 1–6 o secondo l’articolo 26 capoverso 2;
- b.
- la quantità determinante di sostanza secondo l’articolo 16a ha verosimilmente raggiunto uno dei quantitativi soglia di cui all’articolo 60 capoverso 1; in questo caso, il notificante indica gli esami che intende effettuare per ottenere le indicazioni complementari di cui all’articolo 60 capoverso 1;
- c.
- la quantità determinante di sostanza secondo l’articolo 16a è più che raddoppiata o più che dimezzata rispetto alla quantità della sostanza notificata la volta precedente;
- d.
- dispone di nuove conoscenze circa gli effetti della sostanza sull’essere umano o sull’ambiente;
- e.
- immette la sostanza sul mercato per un nuovo impiego o è a conoscenza del fatto che la stessa viene impiegata per scopi che egli non ha comunicato agli organi di notifica;
- f.
- per la sostanza in questione redige o fa redigere rapporti d’esame che esulano dal fascicolo tecnico di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettera b;
- g.
- può procurarsi altri rapporti d’esame che esulano dal fascicolo tecnico di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettera b.1
2 Il rappresentante esclusivo deve accertarsi che disponga di dati aggiornati, in particolare circa le quantità delle sostanze importate annualmente dagli importatori da esso rappresentati.
3 Gli importatori che nel notificare una nuova sostanza sono rappresentati da un rappresentante esclusivo sono tenuti a informarlo annualmente circa la quantità importata della sostanza in questione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali