Sezione 5: Legittimazione all’immissione sul mercato
Capitolo 4a: Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
< Art. 56d Etichettatura e imballaggio
> Art. 57 Nuova valutazione di sostanze, preparati e oggetti
Art. 56e Obblighi successivi
Per quanto concerne gli obblighi successivi connessi con la classificazione o l’etichettatura delle sostanze e dei preparati che, conformemente agli articoli 56c e 56d, sono gią classificati ed etichettati secondo il regolamento (CE) n. 1272/20081, occorre continuare a prendere in considerazione la classificazione di cui agli articoli 8 e 10–15 contenuta nella scheda di dati di sicurezza e l’etichettatura che ne risulta secondo l’allegato 1 numeri 1–3.
1 Cfr. nota relativa all’art. 53 cpv. 1ter.
Stato 1° gennaio 2012
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