Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 5: Legittimazione all’immissione sul mercato
Capitolo 4: Imballaggio, etichettatura, scenari d’esposizione e scheda di dati di sicurezza
Sezione 3: Scheda di dati di sicurezza
< Art. 55 Obbligo di consegna successiva
> Art. 56a

Art. 56 Obbligo di conservare le schede

Il destinatario professionale o commerciale č tenuto a conservare la scheda di dati di sicurezza fintanto che nella sua azienda si utilizza la sostanza o il preparato in questione.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali