Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
< Art. 4 Proprietà fisico-chimiche pericolose
> Art. 6 Proprietà che costituiscono un rischio per l’ambiente

Art. 5 Proprietà pericolose per la salute

Le sostanze e i preparati hanno proprietà pericolose per la salute se presentano una delle seguenti caratteristiche:

a.
molto tossici: se in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, in piccolissime quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
b.
tossici: se in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, in piccole quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
c.
nocivi per la salute: se in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
d.
corrosivi: se a contatto con tessuti viventi possono provocarne la distruzione;
e.
irritanti: se, pur non essendo corrosivi, mediante brevi, lunghi o ripetuti contatti con la pelle o con le mucose possono provocare infiammazioni1;
f.
sensibilizzanti: se per inalazione o attraverso il contatto con la pelle possono suscitare reazioni di ipersensibilità, cosicché in occasione di una futura esposizione alla sostanza o al preparato si manifestano disturbi caratteristici;
g.
cancerogeni: se in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono provocare tumori o ne possono aumentare la frequenza;
h.
mutageni: se in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare danni genetici ereditari o aumentare la frequenza di tali danni;
i.
tossici per la riproduzione: se in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono provocare effetti nocivi non ereditari nella discendenza, aumentarne la frequenza o pregiudicare le funzioni o le capacità riproduttive maschili o femminili.

1 Nuovo termine giusta il n. I cpv. 5 dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).


Stato 1° gennaio 2012
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