Sezione 5: Legittimazione all’immissione sul mercato
Capitolo 4: Imballaggio, etichettatura, scenari d’esposizione e scheda di dati di sicurezza
Sezione 2: Etichettatura
< Art. 48a Deroghe alle disposizioni di etichettatura e di imballaggio
> Art. 50 Eccezioni
Art. 49 Etichettatura di sostanze e preparati per l’esportazione1
1 Chi esporta sostanze o preparati pericolosi deve etichettarli, osservando le pertinenti norme internazionali, almeno con i seguenti dati:2
- a.
- il nome del fabbricante;
- b.
- il nome chimico o il nome commerciale;
- c.
- le indicazioni sui pericoli per l’essere umano e l’ambiente e le relative misure protettive.
2 L’etichettatura deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale del Paese d’importazione, a condizione che ciò sia fattibile con un onere ragionevole. Negli altri casi, occorre scegliere la lingua più diffusa nel Paese d’importazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5223).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5223).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali