Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 5: Legittimazione all’immissione sul mercato
Capitolo 4: Imballaggio, etichettatura, scenari d’esposizione e scheda di dati di sicurezza
Sezione 2: Etichettatura
< Art. 48 Imballaggi interni e imballaggi per il trasporto
> Art. 49 Etichettatura di sostanze e preparati per l’esportazione

Art. 48a1 Deroghe alle disposizioni di etichettatura e di imballaggio

1 L’organo di notifica può, d’intesa con gli organi di valutazione, concedere deroghe concernenti le disposizioni di etichettatura e di imballaggio per talune sostanze o taluni preparati o gruppi di sostanze o preparati, autorizzando che non siano etichettati o che lo siano in un altro modo adeguato se:

a.
gli imballaggi sono troppo piccoli o altrimenti non adatti a un’etichettatura conforme agli articoli 39–47; oppure
b.
le sostanze o i preparati sono consegnati in una quantità talmente piccola che non presentano alcun rischio per l’essere umano o l’ambiente.2

2 L’organo di notifica emana una decisione su domanda motivata o una decisione di portata generale.

3 Stabilisce un elenco di eccezioni ammesse e lo mette a disposizione del pubblico.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5223).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali