Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 5: Legittimazione all’immissione sul mercato
Capitolo 4: Imballaggio, etichettatura, scenari d’esposizione e scheda di dati di sicurezza
Sezione 2: Etichettatura
< Art. 47 Esecuzione dell’etichettatura
> Art. 48a Deroghe alle disposizioni di etichettatura e di imballaggio

Art. 481 Imballaggi interni e imballaggi per il trasporto

1 Le disposizioni degli articoli 39–47 sono considerate adempiute se:

a.
gli imballaggi per il trasporto sono etichettati conformemente alle disposizioni sul trasporto per posta, per ferrovia, su strada, per via aerea o navigabile e attraverso gli impianti di trasporto in condotta; e
b.
gli imballaggi interni vengono etichettati conformemente agli articoli 39–47 prima o immediatamente dopo la rimozione dell’imballaggio per il trasporto. La responsabilitą per l’imballaggio e l’etichettatura permane al fabbricante.

2 Nel caso di un singolo imballaggio, i simboli e le designazioni di pericolo possono essere tralasciati se le prescrizioni sull’etichettatura di cui al capoverso 1 lettera a sono adempiute. Sono eccettuati, a proposito dei preparati, il simbolo N e la designazione «pericoloso per l’ambiente» se non figurano come tali sull’etichetta.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali