Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
< Art. 3 Proprietą pericolose
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Art. 4 Proprietą fisico-chimiche pericolose

Le sostanze e i preparati hanno proprietą fisico-chimiche pericolose se presentano una delle seguenti caratteristiche:

a.
esplosivi: se, anche senza l’azione dell’ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento e in condizioni di parziale contenimento;
b.
comburenti: se, a contatto con altre sostanze, in particolare quelle infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;
c.
estremamente infiammabili: se hanno un punto d’infiammabilitą estremamente basso e un punto di ebollizione basso o se, come gas, a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l’aria;
d.
facilmente infiammabili: se
1.
possono riscaldarsi e infiammarsi a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia,
2.
possono facilmente infiammarsi a causa di un breve contatto con una sorgente di accensione e se continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il ritiro della sorgente di accensione,
3.
hanno un punto d’infiammabilitą molto basso, oppure
4.
a contatto con l’acqua o l’aria umida sprigionano gas estremamente infiammabili in quantitą pericolose;
e.
infiammabili: se hanno un basso punto d’infiammabilitą.

Stato 1° gennaio 2012
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