Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 5: Legittimazione all’immissione sul mercato
Capitolo 4: Imballaggio, etichettatura, scenari d’esposizione e scheda di dati di sicurezza
Sezione 2: Etichettatura
< Art. 38 Eccezioni
> Art. 40 Etichettatura di preparati che presentano rischi particolari

Art. 391 Etichettatura di sostanze e preparati pericolosi

1 Chi, in qualità di fabbricante, fornisce a terzi sostanze o preparati pericolosi deve indicare sull’etichetta:

a.
il nome della sostanza o del preparato;
b.
il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante; qualora la sostanza o il preparato sia importata da uno Stato membro dello SEE e non sia destinata a essere fornita al grande pubblico, il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE, secondo l’articolo 10 punto 2.2 della direttiva 1999/45/CE;
c.
per le sostanze e i preparati venduti al pubblico: la quantità contenuta;
d.
i simboli e le designazioni di pericolo secondo l’allegato 1 numero 1;
e.
le frasi R secondo l’allegato 1 numero 2 per indicare i rischi particolari;
f.
le frasi S secondo l’allegato 1 numero 3 per indicare i consigli di prudenza;
g.
il nome chimico delle sostanze pericolose di un preparato secondo l’allegato 1 numero 4;
h.
il numero CE2 se si tratta di sostanze.

2 Per il nome chimico di una sostanza pericolosa è determinante:

a.
in caso di sostanze classificate ufficialmente: il nome ufficiale;
b.
in caso di sostanze non classificate ufficialmente: una nomenclatura riconosciuta a livello internazionale.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
2 Numero stabilito dalla Commissione europea e assegnato a tutte le sostanze vecchie e nuove registrate.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali