Sezione 5: Legittimazione all’immissione sul mercato
Capitolo 4: Imballaggio, etichettatura, scenari d’esposizione e scheda di dati di sicurezza
Sezione 2: Etichettatura
< Art. 38 Eccezioni
> Art. 40 Etichettatura di preparati che presentano rischi particolari
Art. 391 Etichettatura di sostanze e preparati pericolosi
1 Chi, in qualità di fabbricante, fornisce a terzi sostanze o preparati pericolosi deve indicare sull’etichetta:
- a.
- il nome della sostanza o del preparato;
- b.
- il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante; qualora la sostanza o il preparato sia importata da uno Stato membro dello SEE e non sia destinata a essere fornita al grande pubblico, il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE, secondo l’articolo 10 punto 2.2 della direttiva 1999/45/CE;
- c.
- per le sostanze e i preparati venduti al pubblico: la quantità contenuta;
- d.
- i simboli e le designazioni di pericolo secondo l’allegato 1 numero 1;
- e.
- le frasi R secondo l’allegato 1 numero 2 per indicare i rischi particolari;
- f.
- le frasi S secondo l’allegato 1 numero 3 per indicare i consigli di prudenza;
- g.
- il nome chimico delle sostanze pericolose di un preparato secondo l’allegato 1 numero 4;
- h.
- il numero CE2 se si tratta di sostanze.
2 Per il nome chimico di una sostanza pericolosa è determinante:
- a.
- in caso di sostanze classificate ufficialmente: il nome ufficiale;
- b.
- in caso di sostanze non classificate ufficialmente: una nomenclatura riconosciuta a livello internazionale.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
2 Numero stabilito dalla Commissione europea e assegnato a tutte le sostanze vecchie e nuove registrate.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali