Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
< Art. 2 Definizioni
> Art. 4 Proprietà fisico-chimiche pericolose

Art. 31 Proprietà pericolose

Le sostanze e i preparati sono pericolosi se presentano una delle proprietà menzionate negli articoli 4–6 e meglio definiti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE2.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5223).
2 Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giu. 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2004/73/CE, GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1. Questo testo può essere consultato all’indirizzo Internet: www.cheminfo.ch.


Stato 1° gennaio 2012
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