Titolo secondo: Presupposti per l’immissione sul mercato
Capitolo 2: Notifica di nuove sostanze e comunicazione di nuove sostanze non assoggettate all’obbligo di notifica
Sezione 4: Procedura per la notifica e la comunicazione
< Art. 28 Verifica della notifica o della comunicazione
> Art. 30 Accettazione della notifica o della comunicazione
Art. 29 Completamento della documentazione
1 Se constata che la documentazione è manifestamente incompleta, l’organo di notifica ne informa senza indugio il fabbricante o il rappresentante esclusivo.
2 I servizi di valutazione informano l’organo di notifica se constata che la documentazione è incompleta o scorretta oppure che per valutare i pericoli connessi con la sostanza sono necessari altri dati o esami. L’organo di notifica invita il fabbricante o il rappresentante esclusivo ad apportarvi i complementi o le rettifiche necessari.
2bis Se un sommario esauriente d’esame ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera b numeri 7–9 non consente la valutazione indipendente di un determinato esame, l’organo di notifica può esigere il rapporto d’esame completo.1
3 L’organo di notifica conferma al fabbricante o al rappresentante esclusivo la data di ricezione dei complementi e delle rettifiche.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).