Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
< Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
> Art. 3 Proprietà pericolose

Art. 2 Definizioni

1 Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per:

a.
sostanza: l’elemento chimico e i suoi composti allo stato naturale o ottenuto mediante un processo produttivo, inclusi gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le contaminazioni inevitabili durante la fabbricazione, ad eccezione dei solventi che possono essere separati dalla sostanza senza pregiudicarne la stabilità e senza modificarne la composizione;
b.
1
c.2
fabbricante:
1.
ogni persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che, a titolo professionale o commerciale, fabbrica, ottiene o importa sostanze, preparati od oggetti,
2.
per fabbricante si intende anche chi acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce in una composizione invariata:
con un nome proprio e senza indicare il nome del fabbricante originario,
con un nome commerciale proprio,
in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario, o
per un altro impiego,
3.
una persona che fa fabbricare una sostanza, un preparato o un oggetto da un terzo in Svizzera è considerata fabbricante esclusivo se ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera.

2 Nella presente ordinanza si intende inoltre per:

a.3
oggetto: prodotto composto di una o più sostanze o preparati che durante la fabbricazione riceve una forma, superficie o consistenza specifica che ne determina la funzione finale in misura maggiore rispetto alla composizione chimica;
b.
vecchia sostanza: una sostanza che figura nell’elenco europeo del 15 giugno 19904 delle sostanze chimiche presenti sul mercato (EINECS)5;
c.
polimero: una sostanza composta di molecole caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche che
1.
comprenda una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monometriche aventi un legame covalente con almeno un’altra unità monomerica o altro reagente e che
2.6
sia costituita da meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare; tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche;
cbis.7
monomero: una sostanza in grado di formare legami covalenti con una sequenza di molecole aggiuntive, uguali o diverse, nelle condizioni della pertinente reazione di formazione del polimero utilizzata per quel particolare processo;
cter. 8
unità monomerica: la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero;
d.9
prodotto intermedio: le sostanze fabbricate e utilizzate esclusivamente per l’ulteriore trattamento chimico e trasformate all’occorrenza in una o più altre sostanze;
e.
prodotto derivato: la sostanza che durante l’immagazzinamento, l’impiego o lo smaltimento di una sostanza o di un preparato deriva da una trasformazione chimica o biochimica;
f.
classificazione: l’attribuzione a una proprietà pericolosa secondo gli articoli 4–6 nonché l’indicazione dei rischi particolari mediante frasi R secondo l’allegato 1 numeri 2.1 e 2.2;
g.
rappresentante esclusivo: una persona fisica o giuridica autorizzata da un fabbricante con domicilio o sede sociale all’estero a notificare una sostanza in Svizzera e che rappresenta più importatori da essa nominati;
h.10
ricerca e sviluppo scientifici: qualsiasi sperimentazione scientifica, analisi o ricerca chimica eseguita in condizioni controllate su quantitativi inferiori a una tonnellata all’anno;
i.11
attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi: qualsiasi attività scientifica connessa allo sviluppo di un prodotto o all’ulteriore sviluppo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di preparati o articoli, nel corso della quale si utilizzano impianti pilota o produzioni sperimentali per mettere a punto il processo di produzione e/o sperimentare i campi d’applicazione della sostanza;
j.12
sommario esauriente d’esame (robust study sommary): una sintesi dettagliata degli obiettivi, dei metodi, dei risultati e delle conclusioni di un rapporto d’esame completo, che fornisca informazioni sufficienti a consentire una valutazione indipendente dell’esame stesso, in modo da ridurre al minimo la necessità di consultare il rapporto d’esame completo.

3 Per il rimanente, nella presente ordinanza si utilizzano ai sensi della LPChim i termini impiegati in maniera divergente nelle leggi che reggono la presente ordinanza.

4 L’impiego dei termini di cui agli articoli 56a, 56c e 56d è disciplinato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 200813, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento GHS).14


1 Abrogata dal n. I dell’O del 14 gen. 2009, con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
4 GU C 146 A del 15.6.1990, pag. 1, rettificata in GU C 54 dell’1.3.2002, pag. 13. L’inventario EINECS può essere visionato gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, o consultato all’indirizzo Internet: HYPERLINK "http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=ein" \o "blocked::http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=ein" .* * Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
5 European inventory of existing commercial chemical substances / Inventario europeo delle sostanze chimiche commercializzate.* * Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5223).
7 Introdotta dal n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5223).
8 Introdotta dal n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5223).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
12 Introdotta dal n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
13 GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. Questo testo può essere consultato all’indirizzo Internet: www.cheminfo.ch.* * Nuovo testo della fine della nota giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5223). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
14 Introdotto dal il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali