Titolo secondo: Presupposti per l’immissione sul mercato
Capitolo 2: Notifica di nuove sostanze e comunicazione di nuove sostanze non assoggettate all’obbligo di notifica
Sezione 1: Notifica di nuove sostanze
< Art. 18b Sostanze notificate nell’UE prima del 1° giugno 2008
> Art. 20 Impiego di dati di precedenti notificanti
Art. 191
1 Abrogato dal n. I dell’O del 14 gen. 2009, con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali