Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Presupposti per l’immissione sul mercato
Capitolo 2: Notifica di nuove sostanze e comunicazione di nuove sostanze non assoggettate all’obbligo di notifica
Sezione 1: Notifica di nuove sostanze
< Art. 17 Eccezioni all’obbligo di notifica
> Art. 18a Relazione sulla sicurezza chimica

Art. 181 Forma e contenuto della notifica

1 La notifica deve essere presentata in quadruplice copia. La lettera accompagnatoria deve essere stilata in una lingua ufficiale e presentata in forma cartacea. Anziché in una lingua ufficiale e in forma cartacea, i dati e i documenti possono essere stilati in inglese e presentati su un supporto elettronico.

2 La notifica deve comprendere i seguenti dati e documenti:

a.
la quantità determinante di sostanza secondo l’articolo 16a precisando il caso applicabile (art. 16a lett. a, b, c o d);
b.
un fascicolo tecnico contenente le informazioni seguenti, precisate nell’allegato 3:
1.
l’identità del notificante,
2.
l’identità della sostanza,
3.
le informazioni sulla fabbricazione e l’impiego,
4.
la classificazione e l’etichettatura,
5.
le istruzioni per un impiego sicuro,
6.
se del caso, una valutazione dell’esposizione,
7.
sommari esaurienti d’esame con riferimento alle proprietà fisico-chimiche,
8.
sommari esaurienti d’esame con riferimento alle proprietà pericolose per la salute,
9.
sommari esaurienti d’esame con riferimento alle proprietà pericolose per l’ambiente;
c.
se la quantità determinante di sostanza secondo l’articolo 16a è pari o superiore a 10 tonnellate all’anno: una relazione sulla sicurezza chimica secondo l’articolo 18a;
d.
una proposta di scheda di dati di sicurezza nel caso di sostanze pericolose, sostanze PBT o vPvB.
e.
tutti i documenti e le informazioni disponibili concernenti l’esposizione e gli effetti nocivi della sostanza sull’essere umano e l’ambiente, sempre che tali aspetti non siano già trattati nel fascicolo tecnico di cui alla lettera b.

3 L’articolo 2 lettera c non si applica alle nuove sostanze immesse sul mercato sotto forma di preparati se la concentrazione della sostanza è inferiore ai seguenti valori:

a.
ai limiti di concentrazione secondo l’allegato II parte B o l’allegato III parte B della direttiva 1999/45/CE;
b.
ai limiti di concentrazione definiti nella classificazione ufficiale (art. 9);
c.
alle concentrazioni applicabili secondo l’articolo 3 capoverso 3 della direttiva 1999/45/CE; oppure
d.
allo 0,1 per cento del peso in caso di sostanze PBT o vPvB.

4 Se, nelle situazioni di cui all’articolo 16a lettera a o d, alcuni documenti richiesti nel capoverso 2 non sono disponibili o se il notificante non può procurarseli con un onere sopportabile, questi deve comprovarlo.

5 L’organo di notifica può esigere dal notificante rapporti d’esame che esulano dal fascicolo tecnico e pertinenti ai fini della valutazione della sostanza, sempreché siano disponibili e il notificante possa procurarseli con un onere sopportabile.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).


Stato 1° gennaio 2012
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