Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Presupposti per l’immissione sul mercato
Capitolo 2: Notifica di nuove sostanze e comunicazione di nuove sostanze non assoggettate all’obbligo di notifica
Sezione 1: Notifica di nuove sostanze
< Art. 16 Obbligo di notifica
> Art. 17 Eccezioni all’obbligo di notifica

Art. 16a1 Quantità determinante di sostanza

È determinante per le quantità di sostanza menzionate negli articoli 17, 18, 18b, 22, 59, 60 e nell’allegato 3:

a.
se la sostanza è fabbricata nello Spazio economico europeo (SEE): la quantità totale fabbricata annualmente nello SEE da un fabbricante, di cui una parte è fornita al notificante;
b.
se la sostanza è fabbricata in Svizzera, la quantità più elevata tra:
1.
la quantità immessa annualmente sul mercato in Svizzera, o
2.
la maggior quantità esportata annualmente verso lo SEE per un determinato importatore europeo;
c.
se la sostanza è fabbricata fuori dalla Svizzera e dallo SEE e il notificante importa la sostanza direttamente dal Paese di produzione: la quantità importata annualmente in Svizzera;
d.
se la sostanza è fabbricata fuori dalla Svizzera e dallo SEE e il notificante importa tale sostanza da un Paese membro dello SEE: la quantità totale importata annualmente nello SEE da un importatore, di cui una parte è fornita al notificante.

1 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).


Stato 1° gennaio 2012
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