Titolo settimo: Disposizioni finali
Capitolo 1: Disposizioni transitorie
< Art. 110b Disposizioni transitorie relativa alla modifica del 14 gennaio 2009
> Art. 111
Art. 110c1 Disposizioni transitorie della modifica del 10 novembre 2010
1 Le sostanze che sono state imballate ed etichettate secondo le disposizioni degli articoli 35–50 prima del 1° dicembre 2012 possono:
- a.
- essere immesse sul mercato dal fabbricante fino al 30 novembre 2013;
- b.
- essere fornite ai consumatori finali fino al 30 novembre 2014.
2 I preparati che sono stati imballati ed etichettati secondo le disposizioni degli articoli 35–50 prima del 1° giugno 2015 possono:
- a.
- essere immessi sul mercato dal fabbricante fino al 31 maggio 2016;
- b.
- essere forniti ai consumatori finali fino al 31 maggio 2017.
3 I generatori aerosol che sono stati imballati ed etichettati secondo il diritto previgente possono essere forniti ai consumatori fino al 30 novembre 2011.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5223).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali