Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo settimo: Disposizioni finali
Capitolo 1: Disposizioni transitorie
< Art. 110b Disposizioni transitorie relativa alla modifica del 14 gennaio 2009
> Art. 111

Art. 110c1 Disposizioni transitorie della modifica del 10 novembre 2010

1 Le sostanze che sono state imballate ed etichettate secondo le disposizioni degli articoli 35–50 prima del 1° dicembre 2012 possono:

a.
essere immesse sul mercato dal fabbricante fino al 30 novembre 2013;
b.
essere fornite ai consumatori finali fino al 30 novembre 2014.

2 I preparati che sono stati imballati ed etichettati secondo le disposizioni degli articoli 35–50 prima del 1° giugno 2015 possono:

a.
essere immessi sul mercato dal fabbricante fino al 31 maggio 2016;
b.
essere forniti ai consumatori finali fino al 31 maggio 2017.

3 I generatori aerosol che sono stati imballati ed etichettati secondo il diritto previgente possono essere forniti ai consumatori fino al 30 novembre 2011.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5223).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali