Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo settimo: Disposizioni finali
Capitolo 1: Disposizioni transitorie
< Art. 104 a 109
> Art. 110a

Art. 110 Conoscenze specifiche per la fornitura e persona di contatto per i prodotti chimici

Il DFI, d’intesa con il DATEC e il DFE, emana le disposizioni transitorie concernenti:

a.
le disposizioni sulle conoscenze specifiche per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi;
b.
le disposizioni sulla persona di contatto per i prodotti chimici.

Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali