Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Presupposti per l’immissione sul mercato
Capitolo 1: Controllo autonomo
Sezione 3: Classificazione dei preparati
< Art. 10 Principio
> Art. 12 Classificazione in funzione delle proprietà pericolose per la salute

Art. 11 Classificazione in funzione delle proprietà fisico-chimiche pericolose

1 Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione in funzione delle proprietà fisico-chimiche pericolose secondo i criteri definiti nell’allegato VI punto 2 della direttiva 67/548/CEE.

2 L’accertamento delle proprietà comburenti e infiammabili dei preparati gassosi deve essere effettuato secondo l’allegato VI punto 9.1.1 della direttiva 67/548/CEE.

3 Se la composizione di un preparato è modificata, le proprietà fisico-chimiche del preparato modificato non devono essere determinate se, in base alle conoscenze scientifiche, si può supporre che tali proprietà non comporterebbero una classificazione diversa.

4 Una classificazione in funzione delle proprietà fisico-chimiche pericolose non è necessaria se:

a.
il preparato è composto esclusivamente di sostanze che non sono classificate come esplosive, comburenti, altamente infiammabili, leggermente infiammabili o infiammabili; e
b.
secondo ogni probabilità, il preparato stesso non presenta nessuna delle proprietà di cui alla lettera a.

Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali