Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Presupposti per l’immissione sul mercato
Capitolo 1: Controllo autonomo
Sezione 3: Classificazione dei preparati
< Art. 9 Classificazione ufficiale
> Art. 11 Classificazione in funzione delle proprietà fisico-chimiche pericolose

Art. 10 Principio

Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione tenuto conto delle:

a.
proprietà fisico-chimiche pericolose;
b.
proprietà pericolose per la salute;
c.
proprietà pericolose per l’ambiente.

Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali