Titolo secondo: Presupposti per l’immissione sul mercato
Capitolo 1: Controllo autonomo
Sezione 3: Classificazione dei preparati
< Art. 9 Classificazione ufficiale
> Art. 11 Classificazione in funzione delle proprietà fisico-chimiche pericolose
Art. 10 Principio
Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione tenuto conto delle:
- a.
- proprietà fisico-chimiche pericolose;
- b.
- proprietà pericolose per la salute;
- c.
- proprietà pericolose per l’ambiente.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali