Titolo primo: Disposizioni generali
> Art. 2 Definizioni
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la determinazione e la valutazione dei pericoli e rischi per la vita e la salute dell’essere umano nonché per l’ambiente che potrebbero essere cagionati da sostanze e preparati;
- b.
- le condizioni per l’immissione sul mercato di sostanze e preparati che potrebbero mettere in pericolo l’essere umano o l’ambiente;
- c.
- l’utilizzazione di sostanze e preparati che potrebbero mettere in pericolo l’essere umano o l’ambiente;
- d.
- il trattamento di dati su sostanze e preparati da parte delle autorità d’esecuzione.
2 La presente ordinanza si applica ai biocidi e ai prodotti fitosanitari quando alla stessa rinvia l’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi o l’ordinanza del 18 maggio 20052 sui prodotti fitosanitari.
3 La presente ordinanza si applica a sostanze e preparati radioattivi per quanto non si tratti di effetti dovuti alla loro radiazione radioattiva.
4 Per i prodotti cosmetici si applicano esclusivamente gli articoli 7–10, 13–15 e 95, ma solo per quanto concerne la protezione dell’ambiente nonché la classificazione e la valutazione circa la pericolosità per l’ambiente.
5 La presente ordinanza non si applica:
- a.
- al trasporto di sostanze e preparati su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea e attraverso impianti di trasporto in condotta;
- b.
- al transito di sostanze e preparati sotto controllo doganale, sempre che non siano oggetto di lavorazione o trasformazione durante il transito;
- c.
- alle sostanze e ai preparati sotto forma dei seguenti prodotti finiti destinati ai consumatori finali:
- 1.
- derrate alimentari secondo l’articolo 3 della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari,
- 2.
- medicamenti secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a e dispositivi medici secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 15 dicembre 20004 sugli agenti terapeutici,
- 3.
- alimenti per animali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 maggio 19995 sugli alimenti per animali;
- d.
- alle armi secondo l’articolo 4 capoverso 1 e alle munizioni secondo l’articolo 4 capoverso 4 della legge del 20 giugno 19976 sulle armi;
- e.
- alle sostanze, ai preparati e agli oggetti considerati rifiuti ai sensi dell’articolo 7 capoverso 6 LPAmb.
6 Per le sostanze e i preparati pericolosi importati, muniti di una nuova etichetta e riesportati si applica esclusivamente l’articolo 49.7
1 RS 813.12
2 [RU 2005 3035 4097 5211, 2006 4851, 2007 821 n. III 1469 all. 4 n. 54 1843 4541 6291, 2008 2155 4377 all. 5 n. 11 5271, 2009 401 all. n. 3 2845, 2010 2101. RU 2010 2331 art. 84]. Vedi ora l’O del 12 mag. 2010 (RS 916.161).
3 RS 817.0
4 RS 812.21
5 [RU 1999 1780 2748 all. 5 n. 6, 2001 3294 n. II 14, 2002 4065, 2003 4927, 2005 973 2695 n. II 19 5555, 2007 4477 n. IV 70, 2008 3655 4377 all. 5 n. 14, 2009 2599, 2011 2405. RU 2011 5409 art. 77]. Vedi ora l’O del 26 ott. 2011 (RS 916.307).
6 RS 514.54
7 Introdotto dal n. I dell’O del 28 feb. 2007 (RU 2007 821). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5223).