Capitolo 2: Fabbricazione, fornitura, acquisto e uso di stupefacenti
Sezione 1: Fabbriche e ditte commerciali
< Art. 7 Materie prime e prodotti con effetti simili agli stupefacenti
> Art. 8a
Art. 8 Stupefacenti vietati1
1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:2
- a.
- l’oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione;
- b.
- la diacetilmorfina e i suoi sali;
- c.
- gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25);
- d.3
- gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa.4
3 Il Consiglio federale può vietare l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.6
4 Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell’autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte.
5 L’Ufficio federale della sanità pubblica può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3 se non vi ostano convenzioni internazionali e tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un’applicazione medica limitata.7
6 Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’Ufficio federale della sanità pubblica.8
7 Per l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 e 3 utilizzato come principio attivo in un medicamento omologato è necessaria un’autorizzazione dell’Istituto conformemente all’articolo 4.9
8 L’Ufficio federale della sanità pubblica può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.10
1 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).
5 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975, con effetto dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).
8 Introdotto dal il n. I del DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d’eroina (RU 1998 2293; FF 1998 1161). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).
9 Introdotto dal il n. I del DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d’eroina (RU 1998 2293; FF 1998 1161). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).
10 Introdotto dal il n. I del DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d’eroina (RU 1998 2293; FF 1998 1161). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).