Capitolo 4: Disposizioni penali
< Art. 19bis
> Art. 19b
Art. 19a1
1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa2.
2. Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.
3. Si può prescindere dall’azione penale se l’autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un’assistenza sorvegliata dal medico. L’azione penale è eseguita se l’autore si sottrae all’assistenza o al trattamento.
4. Se l’autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una casa di salute. L’articolo 44 del Codice penale svizzero3 è applicabile per analogia.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).
2 Nuova espr. giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
3 RS 311.0. Ora gli art. 60 e 63.