Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 4: Disposizioni penali
< Art. 18d e 18e
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Art. 191

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

a.
senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;
b.
senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;
c.
senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti;
d.
senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti;
e.
finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;
f.
incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti;
g.
fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a–f.

2 L’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria, se:

a.
sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
b.
agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti;
c.
realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole;
d.
per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.

3 Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento:

a.
in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g;
b.
in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti.

4 È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l’atto all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l’atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all’autore. L’articolo 6 del Codice penale2 è applicabile.

Art. 19bis 3

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza indicazione medica, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti a una persona di età inferiore ai 18 anni.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).
2 RS 311.0
3 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).


Stato 1° luglio 2011
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