Capitolo 4: Disposizioni penali
< Art. 18d e 18e
> Art. 19a
Art. 191
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
- a.
- senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;
- b.
- senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;
- c.
- senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti;
- d.
- senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti;
- e.
- finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;
- f.
- incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti;
- g.
- fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a–f.
2 L’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria, se:
- a.
- sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
- b.
- agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti;
- c.
- realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole;
- d.
- per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.
3 Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento:
- a.
- in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g;
- b.
- in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti.
4 È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l’atto all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l’atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all’autore. L’articolo 6 del Codice penale2 è applicabile.
Art. 19bis 3
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza indicazione medica, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti a una persona di età inferiore ai 18 anni.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).
2 RS 311.0
3 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).