Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

811.112.0

Ordinanza
sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e
l’esercizio della professione nelle professioni mediche
universitarie

(Ordinanza sulle professioni mediche,OPMed)1

del 27 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 18 capoverso 3, 25 capoverso 2, 33 capoverso 3, 35 capoverso 1, 36 capoverso 3, 39, 47 capoverso 1, 48 capoverso 2, 50 capoverso 2 e 60 della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche (LPMed); visto l’articolo 46a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

Sezione 1: Diplomi e titoli di perfezionamento

Art. 1 Rilascio dei diplomi federali

Art. 2 Titoli federali di perfezionamento

Art. 3 Rilascio

Art. 4 Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati membri dell’UE e dell’AELS

Art. 5 Banca dati della MEBEKO

Art. 6 Attestato di conformitą alle direttive

Art. 7 Esame periodico dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica

Sezione 2: Formazione

Art. 8 Consiglio svizzero di accreditamento

Art. 9 Istituzione di accreditamento dei cicli di studio internazionalmente riconosciuta

Sezione 3: Perfezionamento

Art. 10 Durata

Art. 11 Accreditamento dei cicli di perfezionamento

Sezione 4: Designazione ed esercizio della professione

Art. 12 Designazione della professione

Art. 13 Fornitori di servizi

Art. 14 Esercizio della professione dei titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell’UE e dell’AELS

Sezione 5: Emolumenti

Art. 15

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione

Art. 17 Modifica del diritto vigente

Art. 18 Disposizioni transitorie

Art. 18a Disposizioni transitorie della modifica del 17 novembre 2010

Art. 19 Entrata in vigore

Allegato 1 Perfezionamento dei medici 1. Specializzazioni secondo l’articolo 5
della direttiva 93/16/CEE e relativa durata 2. Specializzazione e relativa durata secondo gli articoli 30–41 della direttiva 93/16/CEE («Formazione specifica in medicina generale») 3. Altre specializzazioni e relativa durata

Allegato 2 Perfezionamento dei dentisti 1. Specializzazioni e durata secondo l’articolo 4
della direttiva 78/686/CEE 2. Ulteriori specializzazioni e relativa durata

Allegato 3 Perfezionamento dei chiropratici Specializzazioni e durata in chiropratica secondo la direttiva 89/48/CEE
Allegato 3a Perfezionamento dei farmacisti Specializzazioni e durata in farmacia
Allegato 4 Riferimenti alle direttive CE citate negli articoli 4 e 12
Allegato 5 Emolumenti

 RU 2007 4055


1 Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).
2 RS 811.11
3 RS 172.010


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali