Capitolo 3: Impiego di organi, tessuti e cellule di origine animale
< Art. 44 Obblighi del titolare dell’autorizzazione
> Art. 46 Garanzie
Art. 45 Test obbligatorio
Chi effettua prelievi o trapianti di organi, tessuti o cellule di origine animale ed espianti standardizzati fabbricati con essi č tenuto ad assicurarsi che siano stati sottoposti a test per rilevare la presenza di agenti patogeni o di loro indicatori.
Stato 1° luglio 2007
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