Small JavaScript is used for display and check functions Citazioni: RS 814.20 (Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc))
Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc)

Citazioni

Il presente atto è citato nei testi seguenti:1)

Numero RS Titolo luogo

172.061

Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo)

Art. 12 Modifica del diritto vigente

451

Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 22 Permessi straordinari
Art. 21 Vegetazione ripuale

451.34

Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA)

Art. 7 Deroghe allo scopo della protezione

510.624

Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geologia nazionale (OGN)

Frontespizio

721.80

Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI)

Art. 29 A. Vigilanza delle autorità / VI. Idrometria / 1. Raccolta di dati di base

721.821

Ordinanza del 25 ottobre 1995 sull'indennizzo delle perdite subite nell'utilizzazione delle forze idriche (OIFI)

Art. 4 Possibilità d’utilizzazione delle forze idriche

814.01

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Art. 33 Misure contro il deterioramento del suolo

814.011

Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)

Art. 21 Coordinazione con altre autorizzazioni

814.012

Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)

Frontespizio

814.014

Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM; OE-UFAM)

Frontespizio
Allegato Aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario

910.1

Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr)

Art. 76 Contributi ecologici
Art. 77b Importo dei contributi

910.133

Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente i contributi d'estivazione (Ordinanza sui contributi d'estivazione, OCEst)

Art. 25 Riduzione o rifiuto dei contributi

910.14

Ordinanza del 4 aprile 2001 sul promovimento regionale della qualità e dell'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura (Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE)

Art. 14

916.171

Ordinanza del 10 gennaio 2001 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)

Frontespizio

916.307

Ordinanza del 26 maggio 1999 concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali)

Frontespizio

923.0

Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP)

Art. 8 Autorizzazione per interventi tecnici


1) Questo elenco contiene solo rinvii che sono indicati in una nota a piè di pagina con il corrispondente numero RS.

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali