Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo sesto: Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Titolo ottavo: Disposizioni finali
< Art. 81 Diritto previgente: abrogazione
> Art. 83 Entrata in vigore

Art. 821 Disposizioni transitorie sull’esigibilità delle fatture annuali

1 L’organo di riscossione del canone effettua il passaggio alla fattura annuale nel 2011 a scaglioni.

2 La fattura parziale è inviata nel gennaio 2011 e comprende da una fino a undici mensilità. Le fatture parziali che comprendono:

a.
una o due mensilità scadono il 31 gennaio 2011;
b.
tre o quattro mensilità scadono il 1° febbraio 2011;
c.
cinque o sei mensilità scadono il 1° marzo 2011;
d.
sette o otto mensilità scadono il 1° aprile 2011;
e.
nove o dieci mensilità scadono il 1° maggio 2011;
f.
undici mensilità scadono il 1° giugno 2011.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).


Stato 1° gennaio 2011
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