Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Ricezione dei programmi
< Art. 65 Organo di riscossione del canone
> Art. 67 Conti e vigilanza

Art. 66 Accesso ai dati

(art. 69 cpv. 1-4 LRTV)

1 Il trattamento dei dati da parte dell’organo di riscossione del canone e la relativa sorveglianza sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati, per quanto applicabili agli organi federali.

2 L’organo di riscossione del canone, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 65 capoverso 2, può:

a.
comunicare alle società di gestione riconosciute i dati trattati ai fini della riscossione delle indennità per i diritti d’autore per la ricezione di programmi radiotelevisivi; e
b.
trasmettere tali dati all’organo competente ai fini della riscossione di tasse d’uso per la ricezione via etere (art. 71 LRTV).

3 L’organo di riscossione del canone deve comunicare gratuitamente a un eventuale suo subentrante i dati necessari per la riscossione del canone e renderli tempestivamente accessibili in forma elettronica. Esso è in particolare tenuto a fornirgli, dietro adeguato compenso, il personale e gli strumenti organizzativi indispensabili per proseguire il compito affidatogli e a mettergli a disposizione l’infrastruttura tecnica e informatica necessaria a tal fine. Su domanda, il compenso è fissato dall’UFCOM.


1 RS 235.1


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali