Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Ricezione dei programmi
< Art. 64 Esenzione su domanda dall’obbligo di pagare il canone
> Art. 66 Accesso ai dati

Art. 65 Organo di riscossione del canone

(art. 69 cpv. 1 LRTV)

1 Il DATEC designa un organo esterno all’Amministrazione federale incaricato di riscuotere il canone. La designazione ufficiale di tale organo è «Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi».

2 L’organo di riscossione del canone è incaricato di svolgere i seguenti compiti:

a.
trattare gli annunci;
b.
emanare le decisioni relative alla riscossione del canone e alle esecuzioni forzate;
c.
procedere in via d’esecuzione forzata contro i debitori in mora;
d.
versare i proventi del canone alla SSR e all’UFCOM;
e.
denunciare all’UFCOM eventuali infrazioni all’obbligo di annuncio.

3 I dettagli relativi al mandato di prestazioni e alla remunerazione dell’organo di riscossione del canone sono disciplinati in un contratto concluso tra il DATEC e l’organo stesso.

4 Su mandato delle società di gestione riconosciute, l’organo di riscossione del canone è autorizzato a riscuotere insieme al canone anche le indennità per i diritti d’autore per la ricezione di programmi radiotelevisivi. I dettagli sono fissati in un contratto concluso tra l’organo di riscossione del canone e le società di gestione.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali