Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Ricezione dei programmi
< Art. 60 Obbligo di annuncio
> Art. 61 Esigibilità, ricupero, rimborso e prescrizione

Art. 60a1 Riscossione del canone

(art. 68 cpv. 6 LRTV)

1 L’organo di riscossione del canone riscuote il canone annualmente. La persona sottoposta all’obbligo di pagare il canone può richiedere una riscossione trimestrale.

2 L’organo di riscossione del canone scagliona i periodi di emissione della fattura annuale.

3 Esso rilascia le fatture:

a.
in caso di fattura annuale, al più presto nel corso del secondo mese del periodo di riferimento;
b.
in caso di fattura trimestrale, al più presto nel corso del primo mese del periodo di riferimento.

1 Introdotto dal n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).


Stato 1° gennaio 2011
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