Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Ricezione dei programmi
< Art. 59 Importo del canone
> Art. 60a Riscossione del canone

Art. 60 Obbligo di annuncio

(art. 68 cpv. 3 LRTV)

1 Le modifiche della fattispecie devono essere annunciate per scritto all’organo di riscossione del canone.

2 Per la ricezione nell’ambito dell’attivitą professionale o per utilizzo commerciale, ogni unitą commerciale deve fare un annuncio.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali