Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Trasmissione e preparazione tecnica dei programmi
Capitolo 3: Diffusione su linea
< Art. 53 Numero massimo di programmi con diritto di accesso
> Art. 55 Attribuzione dei canali

Art. 54 Fornitori di servizi di telecomunicazione obbligati alla diffusione

(art. 59 cpv. 4 LRTV)

1 Sono obbligati alla diffusione i fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi e raggiungono almeno 100 economie domestiche.

1bis Il DATEC può abolire l’obbligo di diffusione analogica dei programmi televisivi secondo gli articoli 59 e 60 LRTV, se questi vengono diffusi in modalità digitale e vengono captati in modalità digitale da una maggioranza preponderante del pubblico. Esso può decidere l’esonero per tutti i programmi o solo per alcuni di essi ed estenderlo a tutto il Paese o solo a determinate regioni.1

2 Su domanda, l’UFCOM può esonerare parzialmente un fornitore di servizi di telecomunicazione dall’obbligo di diffondere i programmi per quanto:

a.
la diffusione di tutti programmi non possa ragionevolmente essere pretesa per motivi di capacità; oppure
b.
per motivi tecnici, non sia possibile limitare alla zona di copertura la diffusione di un programma televisivo regionale che sottostà a mandato di prestazioni e partecipazione al canone secondo l’articolo 38 capoverso 1 lettera a LRTV.2

3 Il fornitore di servizi di telecomunicazione esonerato dall’obbligo di diffusione in virtù del capoverso 2 lettera b informa annualmente l’UFCOM sullo stato della tecnica.3


1 Introdotto dal n. I dell’O del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3667).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).


Stato 1° marzo 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali