Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo settimo: Vigilanza e rimedi giuridici
Capitolo 3: Rimedi giuridici
< Art. 98 Spese
> Art. 100

Art. 99

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. Contro le decisioni dell’Autorità di ricorso nell’ambito della vigilanza sul contenuto delle trasmissioni redazionali può essere interposto direttamente ricorso al Tribunale federale.


Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali