Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Emittenza di programmi svizzeri
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 2: Principi applicabili al contenuto dei programmi
< Art. 7 Altre esigenze poste alle emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche
> Art. 9 Riconoscibilità della pubblicità

Art. 8 Obblighi di diffusione

1 Le emittenti svizzere devono:

a.
inserire immediatamente nei loro programmi i comunicati urgenti di polizia indispensabili per mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza delle persone come pure i comunicati d’allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare;
b.
informare il pubblico sugli atti normativi della Confederazione che, secondo l’articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 20041 sulle pubblicazioni ufficiali, vanno divulgati tramite pubblicazione straordinaria.

2 L’autorità che ha ordinato trasmissioni secondo il capoverso 1 ne assume la responsabilità.

Se necessario, il Consiglio federale estende gli obblighi di cui al capoverso 1 lettera a ai fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi.

4 Il Consiglio federale provvede affinché nelle situazioni di crisi l’informazione della popolazione sia assicurata tramite la radio. Le autorità concedenti disciplinano i particolari nelle concessioni della SSR e delle emittenti radiofoniche conformemente agli articoli 38–43.



Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali