Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Provvedimenti per tutelare la pluralitą e promuovere la qualitą dei programmi
Sezione 2: Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva
< Art. 78 Compito
> Art. 80 Organizzazione

Art. 79 Rapporto e consegna dei dati

1 La Fondazione pubblica almeno una volta all’anno i risultati pił importanti dei suoi rilevamenti.

2 Essa mette a disposizione di terzi i dati fondamentali, a prezzi volti a coprire le spese. Alla ricerca universitaria e all’Ufficio federale i dati sono messi a disposizione gratuitamente.


Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali