Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Emittenza di programmi svizzeri
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 2: Principi applicabili al contenuto dei programmi
< Art. 6 Indipendenza e autonomia
> Art. 8 Obblighi di diffusione

Art. 7 Altre esigenze poste alle emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche

1 Il Consiglio federale può obbligare le emittenti televisive, nei limiti di quanto per loro praticamente possibile e con mezzi adeguati, a:

a.
riservare a opere svizzere o comunque europee una parte sostanziale del tempo d’antenna;
b.
riservare nei loro programmi televisivi una parte adeguata del tempo d’antenna o del costo dei programmi alla diffusione di opere svizzere ed europee di realizzatori indipendenti.

2 Se trasmettono film nei loro programmi, le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche devono destinare almeno il 4 per cento dei loro proventi lordi all’acquisto, alla produzione o alla coproduzione di film svizzeri oppure versare una corrispondente tassa di promozione del 4 per cento al massimo. Questo obbligo si applica anche alle emittenti di programmi televisivi esteri che propongono finestre di programmi nazionali o destinati alle regioni linguistiche e che trasmettono film. Esso non si applica tuttavia alla Società svizzera di radiotelevisione (SSR).

3 Le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche devono adattare una parte adeguata delle loro trasmissioni alle esigenze degli audiolesi e degli ipovedenti.


Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali