Titolo quarto: Ricezione dei programmi
Capitolo 2: Canone di ricezione
< Art. 68 Obbligo di pagare il canone e obbligo di annuncio
> Art. 70 Importo del canone
Art. 69 Organo di riscossione del canone
1 Il Consiglio federale può delegare la riscossione del canone e i relativi compiti a un’organizzazione indipendente (organo di riscossione del canone). Questa organizzazione è considerata un’autorità ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera e PA1 e dell’articolo 79 della legge federale dell’11 aprile 18892 sull’esecuzione e sul fallimento e può emanare decisioni. Per stabilire l’obbligo di annuncio e di pagare il canone può trattare dati personali degni di particolare protezione. In caso di sospetta violazione dell’obbligo di annuncio, sporge denuncia all’Ufficio federale.
2 L’organo di riscossione del canone può esigere che Cantoni e Comuni forniscano sotto forma di liste su supporti elettronici di dati nome, cognome, indirizzo, anno di nascita e economia domestica di appartenenza degli abitanti. È tenuto a rimborsare le spese supplementari provocate dalla sua richiesta.
3 Esso può trattare questi dati unicamente per controllare il rispetto dell’obbligo di annuncio e per incassare il canone. Non può comunicare questi dati a terzi; il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
4 L’organo di riscossione del canone prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i dati da un trattamento non autorizzato.
5 L’Ufficio federale esercita la vigilanza sull’organo di riscossione del canone e tratta i ricorsi interposti contro le sue decisioni.