Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Ricezione dei programmi
Capitolo 1: Libertà di ricezione
< Art. 66 Libertà di ricezione dei programmi
> Art. 68 Obbligo di pagare il canone e obbligo di annuncio

Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne

1 I Cantoni possono vietare l’installazione di antenne esterne in determinate regioni se:

a.
la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e
b.
la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli.

2 L’installazione di un’antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev’essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio.


Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali