Titolo secondo: Emittenza di programmi svizzeri
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 2: Principi applicabili al contenuto dei programmi
< Art. 5 Trasmissioni nocive per la gioventù
> Art. 7 Altre esigenze poste alle emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche
Art. 6 Indipendenza e autonomia
1 Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali.
2 Le emittenti concepiscono liberamente i loro programmi, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l’elaborazione dei contenuti e la forma della presentazione; ne assumono la responsabilità.
3 Nessuno può esigere che un’emittente diffonda determinate produzioni e informazioni.
Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali