Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Trasmissione e preparazione tecnica dei programmi
Capitolo 3: Diffusione su linea
< Art. 58 Contributi agli investimenti per nuove tecnologie
> Art. 60 Altri obblighi d’attivazione

Art. 59 Diffusione su linea di programmi con diritto d’accesso e di programmi esteri

1 Nella loro zona di copertura devono essere diffusi su linea:

a.
i programmi della SSR conformemente alla sua concessione;
b.
i programmi che dispongono di una concessione con mandato di prestazioni.

2 Il Consiglio federale può inoltre designare i programmi di emittenti estere che devono essere diffusi su linea per il loro particolare contributo all’educazione, allo sviluppo culturale o alla libera formazione delle opinioni.

3 Il Consiglio federale stabilisce il numero massimo di programmi con diritto di accesso secondo i capoversi 1 e 2 nell’ambito delle possibilità tecniche del fornitore di servizi di telecomunicazione. I programmi devono essere diffusi gratuitamente e con un grado di qualità soddisfacente.

4 È innanzitutto obbligato alla diffusione il fornitore di servizi di telecomunicazione che diffonde già programmi nella zona di copertura e raggiunge il maggior numero di economie domestiche. Se è necessario per consentire la ricezione del programma da parte del pubblico in generale, l’Ufficio federale può obbligare più di un fornitore di servizi di telecomunicazione a diffondere nella stessa zona di copertura. In caso di rifiuto, l’Ufficio federale può decidere in via cautelativa l’immediata attivazione.

5 Se l’adempimento di quest’obbligo implica un eccessivo onere economico per il fornitore di servizi di telecomunicazione interessato, l’Ufficio federale impone all’emittente autorizzata di versare un adeguato indennizzo.

6 Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di diffusione ai servizi abbinati ai programmi con diritto d’accesso.


Stato 1° febbraio 2010
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