Titolo secondo: Emittenza di programmi svizzeri
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 2: Principi applicabili al contenuto dei programmi
< Art. 4 Esigenze minime relative al contenuto del programma
> Art. 6 Indipendenza e autonomia
Art. 5 Trasmissioni nocive per la gioventù
Le emittenti provvedono, attraverso la scelta dell’ora di trasmissione o ricorrendo ad altri accorgimenti, affinché i minorenni non vengano confrontati con trasmissioni che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico, morale o sociale.
Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali