Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Emittenza di programmi svizzeri
Capitolo 3: Altre emittenti con mandato di prestazioni
Sezione 3: Prescrizioni relative alle concessioni
< Art. 48 Trasferimento della concessione
> Art. 50 Limitazione, sospensione e ritiro della concessione

Art. 49 Modifica della concessione

1 Il Dipartimento può modificare singole disposizioni della concessione prima della sua scadenza, se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e la modifica è necessaria per tutelare importanti interessi pubblici.

2 Il concessionario è adeguatamente indennizzato nel caso in cui la modifica provochi una sostanziale riduzione dei diritti conferiti con la concessione. Non riceve alcun indennizzo se l’adeguamento è imputabile a importanti interessi nazionali o a una modifica di obblighi internazionali.

3 Su richiesta dell’emittente, il Dipartimento può modificare singole disposizioni se la modifica proposta è conforme alle condizioni per il rilascio della concessione.


Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali