Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Emittenza di programmi svizzeri
Capitolo 3: Altre emittenti con mandato di prestazioni
Sezione 1: Concessioni con mandato di prestazioni e partecipazione al canone
< Art. 38 Principio
> Art. 40 Partecipazione al canone

Art. 39 Zone di copertura

1 Dopo aver consultato la Commissione federale delle comunicazioni, il Consiglio federale determina il numero e l’estensione delle zone di copertura per le quali sono rilasciate concessioni con partecipazione al canone, nonché le modalità di diffusione nella rispettiva zona. In tal ambito differenzia tra zone di copertura radiofonica e zone di copertura televisiva.

2 Le zone di copertura ai sensi dell’articolo 38 capoverso 1 lettera a devono essere stabilite in modo da:

a.
costituire un’entità politica e geografica o presentare legami culturali o economici particolarmente stretti; e
b.
disporre di possibilità di finanziamento sufficienti affinché le emittenti possano adempiere il loro mandato di prestazioni ricevendo una quota adeguata dei proventi del canone.

3 Possono essere previste eccezioni per programmi regionali diffusi almeno in due lingue nazionali in un’area di frontiera linguistica.

4 Il Consiglio federale verifica periodicamente, ma al più tardi ogni dieci anni, il numero e l’estensione delle zone di copertura. Il Dipartimento può effettuare adeguamenti minimi riguardanti l’estensione delle zone.

5 Prima di determinare le zone di copertura e prima di ogni modifica rilevante vengono sentiti in particolare i Cantoni e le emittenti concessionarie direttamente interessate.


Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali